Documento · Inquadramento giuridico · v1.1
Inquadramento giuridico del servizio.
Il quadro normativo di riferimento e il perimetro operativo di IA Professionale.
Documento pubblicato per trasparenza — non costituisce parere legale né attestazione di conformità.
IA Professionale è un ufficio di ricerca e produzione documentale al servizio di professionisti abilitati, imprese e organizzazioni.
Il servizio è stato disegnato a partire dalla normativa italiana che regola le attività intellettuali di supporto e il rapporto con le professioni ordinistiche. Le pagine che seguono ricostruiscono quella normativa — la Legge n. 4/2013 sulle professioni non organizzate, l’articolo 348 del Codice penale, la Legge n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, il D.Lgs. n. 70/2003 sulla trasparenza online — insieme all’articolazione operata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, e illustrano il perimetro operativo entro cui IA Professionale svolge la propria attività: perimetro che si riflette tanto nella descrizione pubblica sul sito quanto nell’esecuzione concreta degli incarichi.
Indice
- Il quadro normativo delle professioni intellettuali in Italia
- La Legge 14 gennaio 2013 n. 4
- L'articolo 348 del Codice penale
- L'articolazione operata dalla Corte di cassazione
- La Legge 23 settembre 2025 n. 132
- Il D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70
- Il perimetro operativo di IA Professionale
- Il rapporto con il professionista committente
- I codici deontologici delle professioni servite
- Le clausole contrattuali del servizio
- La coerenza tra i livelli comunicativi del sito
- Fonti normative e giurisprudenziali
§ 1Il quadro normativo delle professioni intellettuali in Italia
L’attività di ricerca e produzione documentale prestata a favore di professionisti abilitati, imprese e organizzazioni si inserisce in un quadro normativo articolato su più livelli.
Il primo livello è quello della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, che disciplina le professioni intellettuali non organizzate in ordini o collegi, definendo il perimetro delle attività economiche esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale ed escludendo espressamente da tale perimetro le attività riservate agli iscritti in albi ed elenchi.
Il secondo livello è quello dell’articolo 348 del Codice penale, che presidia la riserva a favore delle professioni per le quali la legge richiede una speciale abilitazione dello Stato. La disciplina dell’esercizio abusivo è stata oggetto di un’articolata elaborazione da parte della Corte di cassazione, culminata nella sentenza a Sezioni Unite n. 11545/2012 (sentenza «Cani») e consolidata nelle pronunce successive.
Il terzo livello è quello della Legge 23 settembre 2025 n. 132 — «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» — la cui applicazione è iniziata il 10 ottobre 2025. L’articolo 13 detta disposizioni specifiche in materia di professioni intellettuali, stabilendo il principio di strumentalità dell’IA e di prevalenza del lavoro intellettuale del professionista, e introduce un obbligo informativo del professionista verso il proprio cliente sull’uso di sistemi di IA.
Il quarto livello è quello del D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, che, in attuazione della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, impone al prestatore di servizi della società dell’informazione obblighi di trasparenza sull’identità e sul regime giuridico dell’attività.
A questi quattro livelli si aggiunge la disciplina deontologica delle professioni ordinistiche servite — forense, commercialisti, notarile, consulenti del lavoro, ingegneristica, tecnica — che disciplina il rapporto fra il professionista incaricato e i propri collaboratori e ausiliari.
Le sezioni che seguono esaminano ciascun livello con riferimento specifico al modello operativo di IA Professionale.
§ 2La Legge 14 gennaio 2013 n. 4
Il perimetro definitorio
La Legge 14 gennaio 2013 n. 4 disciplina le professioni intellettuali non organizzate in ordini o collegi. L’articolo 1, comma 2, definisce la professione non organizzata come:
«l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.»
Legge n. 4/2013, art. 1, comma 2
La definizione contiene tre elementi che rilevano direttamente per l’inquadramento del servizio.
L'ammissibilità dell'attività intellettuale organizzata e abituale
La definizione riconosce esplicitamente che l’attività professionale intellettuale non organizzata può essere «anche organizzata» ed «esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale». L’organizzazione stabile, la ricorrenza, la struttura interna, l’utilizzo di procedure e strumenti tecnologici sono quindi elementi ordinari e compatibili con la professione intellettuale non organizzata, purché il servizio prestato non sconfini nelle attività riservate.
Questo elemento è dirimente perché consente di distinguere due piani spesso confusi. L’organizzazione stabile di un servizio intellettuale non è, di per sé, un indice di esercizio di una professione ordinistica. È, al contrario, una caratteristica ordinaria di qualsiasi attività intellettuale svolta in forma professionale.
L'esclusione espressa delle attività riservate
Il secondo elemento è l’esclusione, dal perimetro delle professioni non organizzate, delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. L’esclusione è formulata in modo generale ed è integrata dalle singole discipline di settore: per gli avvocati la Legge n. 247/2012; per i dottori commercialisti e gli esperti contabili il D.Lgs. n. 139/2005; per i consulenti del lavoro la Legge n. 12/1979; per i notai la Legge n. 89/1913; e così via per ciascuna professione ordinistica.
La Legge n. 4/2013 disciplina esclusivamente il segmento delle attività non riservate. Possono esistere sovrapposizioni materiali fra attività svolte da professionisti ordinistici e attività liberamente esercitabili; tali sovrapposizioni restano lecite finché non venga compiuto un atto riservato e l’attività non sia esercitata con modalità idonee a realizzare, nella sostanza e nell’apparenza, una professione regolamentata.
L'obbligo di riferimento espresso
L’articolo 1, comma 3, prevede che chi esercita una professione rientrante nella legge n. 4/2013 debba contraddistinguere l’attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, mediante espresso riferimento alla disciplina applicabile.
L’articolo 2, comma 5, vieta alle associazioni professionali di adottare denominazioni proprie delle professioni organizzate in ordini o collegi. Il comma 6 precisa che, anche se iscritti alle associazioni previste dalla legge, i professionisti non organizzati non possono esercitare le attività riservate.
Inquadramento del servizio
Per come descritte, e ferme la verifica del soggetto giuridico che eserciterà l’attività e la concreta delimitazione dei singoli incarichi, le prestazioni di ricerca e produzione documentale non riservate sono, in linea generale, riconducibili al perimetro delle attività intellettuali disciplinate dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Restano in ogni caso escluse le attività che la legge riserva a soggetti abilitati o iscritti in albi ed elenchi.
La formula di qualificazione utilizzata nella documentazione contrattuale è la seguente:
«Attività professionale disciplinata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, con esclusione di ogni attività riservata dalla legge agli iscritti in ordini, collegi, albi o elenchi.»
Questa formula corrisponde alla natura effettiva dell’attività prestata: intellettuale, organizzata, abituale, prevalentemente destinata a soggetti che agiscono nell’esercizio della propria attività professionale, commerciale o istituzionale, e coerentemente delimitata rispetto alle riserve ordinistiche.
§ 3L'articolo 348 del Codice penale
Il testo vigente
L’articolo 348 del Codice penale, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3, dispone:
«Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.»
Codice penale, art. 348 (testo vigente)
Il meccanismo del rinvio alle discipline di settore
La norma opera con la tecnica del rinvio: per stabilire se una determinata attività sia riservata occorre consultare la disciplina della singola professione. Ciascun ordinamento professionale individua le attività riservate ai propri iscritti — attività per le quali la legge richiede l’abilitazione statale — e le distingue dalle attività di supporto che possono essere svolte anche da soggetti non iscritti.
Nell’ordinamento italiano, gli atti riservati in via esclusiva alle principali professioni ordinistiche comprendono, a titolo esemplificativo:
- la rappresentanza e difesa processuale nei casi in cui la legge le riserva agli avvocati (articolo 82 del Codice di procedura civile e Legge n. 247/2012);
- le autenticazioni e le funzioni di pubblica fede attribuite ai notai (Legge n. 89/1913);
- le certificazioni, le asseverazioni e i visti di conformità per i quali la legge richiede una qualifica specifica (ad esempio l’articolo 35 del D.Lgs. n. 241/1997 per il visto di conformità tributario);
- l’esercizio della professione medica e delle professioni sanitarie riservate dalla Legge n. 3/2018 e dalle discipline di settore;
- specifici atti riservati ai consulenti in proprietà industriale ai sensi del Codice della proprietà industriale.
Diversamente, alcune attività caratteristiche di determinate professioni non sono riservate in via esclusiva: il loro esercizio da parte di soggetti non iscritti può integrare l’articolo 348 c.p. quando avvenga in modo continuativo, organizzato e retribuito, in condizioni tali da creare — in assenza di indicazioni diverse — l’apparenza della prescritta iscrizione. Rientrano in questa categoria, come chiarito dalla giurisprudenza esaminata al § 4:
- le attività contabili e tributarie individuate dal D.Lgs. n. 139/2005 come competenza tecnica degli iscritti (tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali, effettuazione dei relativi pagamenti);
- gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale curati professionalmente per conto dei datori di lavoro, disciplinati dalla Legge n. 12/1979.
L’elenco non è esaustivo. Ciascuna disciplina di settore va consultata per determinare il perimetro puntuale delle proprie riserve.
Le conseguenze in caso di violazione
Il legislatore ha configurato la disciplina in modo articolato: la pena principale della reclusione da sei mesi a tre anni con multa da 10.000 a 50.000 euro, aggravata a reclusione da uno a cinque anni con multa da 15.000 a 75.000 euro nel caso del professionista abilitato che determini altri a commettere il reato o ne diriga l’attività. La condanna comporta inoltre la pubblicazione della sentenza, la confisca delle cose utilizzate per commettere il reato, e — quando il condannato eserciti regolarmente una professione — la trasmissione della sentenza al competente Ordine ai fini dell’interdizione da uno a tre anni.
Sul piano civile, l’articolo 2231 del Codice civile, in combinato disposto con l’articolo 1418, dispone la nullità del contratto d’opera concluso con soggetto privo dell’iscrizione all’albo richiesta dalla legge, con la conseguente impossibilità del prestatore di ottenere il compenso.
Il quadro sanzionatorio è duplice — penale e civilistico — e la sua conoscenza è la ragione per cui il perimetro operativo di IA Professionale è stato definito con la precisione descritta nelle sezioni successive.
§ 4L'articolazione operata dalla Corte di cassazione
La Corte di cassazione, chiamata a decidere casi concreti riguardanti l’ambito applicativo dell’articolo 348 c.p., ha elaborato un’articolazione della fattispecie che è oggi giurisprudenza consolidata e costituisce il riferimento interpretativo per chiunque operi in aree contigue alle professioni ordinistiche.
La sentenza a Sezioni Unite n. 11545/2012 (sentenza «Cani»)
La sentenza delle Sezioni Unite penali n. 11545 del 23 marzo 2012 (Pres. Lupo, est. Cortese, udienza 15 dicembre 2011), nota come sentenza «Cani» dal nome dell’imputato, ha composto un contrasto giurisprudenziale sull’ambito applicativo dell’articolo 348 c.p. Il principio di diritto affermato è il seguente:
«Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.) il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.»
Cass. SS.UU. pen., sent. n. 11545/2012
La sentenza distingue due categorie di atti.
Da un lato, gli atti propriamente riservati, per i quali la disciplina di settore attribuisce l’esclusiva ai soggetti abilitati. Per questi atti la riserva opera in modo diretto: il compimento da parte di soggetto non abilitato ricade nel perimetro dell’articolo 348 c.p. indipendentemente dalla continuità, dall’organizzazione e dalla remunerazione.
Dall’altro, gli atti caratteristici non esclusivi, cioè attività individuate dalla disciplina di settore come competenza specifica di una professione, ma non attribuite in via esclusiva. Per questi atti la giurisprudenza fa riferimento a più indici: continuatività, onerosità, organizzazione — che la Corte precisa possa essere anche «almeno minimale» — e produzione di un’apparenza oggettiva di attività professionale abilitata. Si tratta di indici da valutare congiuntamente nel contesto concreto, non di elementi meccanici di un test formale; non assumono inoltre il medesimo rilievo per gli atti propriamente riservati, che possono integrare la fattispecie anche in forma isolata.
L'importanza delle «chiare indicazioni diverse»
L’inciso «in assenza di chiare indicazioni diverse» ha rilievo interpretativo diretto. Le Sezioni Unite riconoscono che la comunicazione trasparente del prestatore, quando renda evidente al terzo di non essere iscritto all’albo per l’attività in questione e di non assumere la responsabilità professionale ordinistica, contrasta l’apparenza professionale e mantiene l’attività al di fuori del perimetro della fattispecie.
La successiva giurisprudenza ha precisato che tali indicazioni sono efficaci soltanto quando corrispondono alla realtà sostanziale del servizio. Una dichiarazione di non essere iscritti a un ordine non protegge chi, di fatto, gestisce direttamente il cliente come suo consulente professionale, ne decide la strategia, formula il parere conclusivo, firma o deposita atti. Le indicazioni trasparenti sul ruolo del prestatore possono contribuire a escludere l’apparenza ordinistica, ma non rendono lecita un’attività che, nella sostanza, consista nel compimento di atti riservati o nell’assunzione della prestazione professionale. La coerenza fra dichiarazione e sostanza dell’attività è quindi l’elemento decisivo.
Il limite del principio di tassatività
Le Sezioni Unite hanno posto un limite espresso alla portata della fattispecie: l’attività deve essere «univocamente individuata» dalla disciplina di settore come competenza specifica della professione. Non è sufficiente la generica somiglianza con il lavoro di un professionista, né il fatto che gli iscritti svolgano frequentemente quell’attività, né una previsione normativa eccessivamente generica.
L’osservazione è centrale per le attività intellettuali di supporto. Ricercare fonti normative, riordinare documenti, costruire cronologie, confrontare interpretazioni, tradurre norme in requisiti operativi, produrre matrici di conformità: nessuna di queste attività diventa un atto riservato per il solo fatto di essere utilizzata anche da avvocati, commercialisti o consulenti. La riserva richiede che la disciplina della singola professione individui puntualmente l’atto come di competenza esclusiva o specifica.
Le pronunce successive che consolidano la linea
La sentenza Cani è stata ripetutamente richiamata dalla giurisprudenza successiva. Vengono di seguito segnalate le pronunce più rilevanti.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4562 del 31 gennaio 2018 (Pres. Savani, est. Renoldi, udienza 5 ottobre 2017). La Corte ha chiarito che il reato ha natura istantanea, «ovvero solo eventualmente abituale», per cui, quando l’atto sia propriamente riservato, la sua sussistenza «non esige un’attività continuativa od organizzata, ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione». Il caso riguardava attività veterinarie compiute da soggetti non abilitati. Il principio conferma che, per gli atti riservati, la riserva è assoluta e opera anche per il singolo episodio, indipendentemente dalla struttura organizzativa.
Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 42967 del 22 novembre 2011 (udienza 25 ottobre 2011). La Corte ha escluso il reato nel caso di una consulenza legale isolata resa da un avvocato radiato dall’albo, richiamando l’assenza di continuità e organizzazione. La pronuncia, di poco anteriore alle Sezioni Unite, illustra la simmetria del criterio: per gli atti caratteristici non esclusivi, il singolo episodio in assenza di struttura professionale stabile non integra la fattispecie.
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33464 del 18 luglio 2018 (udienza 10 maggio 2018). Il caso riguardava il titolare di una società («Centro Studi Aziendali») che offriva direttamente ai clienti finali servizi tributari, contabili e lavoristici. La difesa aveva articolato quattro argomenti: la sussistenza di un’attività di consulenza generica ammessa dalla Legge n. 4/2013, l’informazione preventiva ai clienti dell’assenza di iscrizione all’albo, il coordinamento formale di professionisti iscritti, la presenza di convenzioni con avvocati, revisori e commercialisti. La Corte ha respinto tutti e quattro gli argomenti, osservando che nessuna di queste circostanze — presa singolarmente o in combinazione — neutralizza la sostanza del modello quando questa consiste nella presa in carico diretta del cliente finale per una prestazione riservata. Il principio conseguente è che la Legge n. 4/2013, la dichiarazione al cliente, gli accordi formali con professionisti e la forma societaria non trasformano in lecita un’attività che, nella sostanza, sostituisce il professionista ordinistico nel rapporto con il cliente.
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33866 del 15 ottobre 2025 (udienza 25 settembre 2025). La Corte ha confermato il principio Cani in un caso di particolare gravità: il soggetto si presentava come commercialista senza esserlo, teneva per anni la contabilità di una società, gestiva autonomamente le dichiarazioni fiscali, trasmetteva alla cliente copie difformi dagli originali effettivamente presentati all’Agenzia delle Entrate, utilizzava una delega con sottoscrizione falsa per accedere al cassetto fiscale. La pronuncia consolida la linea giurisprudenziale sull’apparenza professionale e sull’assunzione integrale della funzione ordinistica.
Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 3495 del 7 febbraio 2024 (Rv. 670425-01). La Corte ha stabilito, richiamando la conforme n. 15004/2021, che le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, se svolte in modo continuativo e organizzato da soggetto non iscritto agli albi, comportano — ai sensi del combinato disposto degli articoli 2231 e 1418 del Codice civile — la nullità del contratto d’opera e la conseguente impossibilità di ottenere il compenso. La pronuncia proietta gli effetti della disciplina dell’articolo 348 c.p. sul piano civilistico.
La sintesi del criterio giurisprudenziale
Il quadro consolidato può essere sintetizzato nei termini seguenti. Per gli atti propriamente riservati vale una riserva assoluta: la loro esecuzione da parte di soggetto non abilitato integra la fattispecie indipendentemente da altre circostanze. Per gli atti caratteristici non esclusivi la valutazione è articolata: rilevano la continuità, l’organizzazione, l’onerosità, la produzione di un’apparenza professionale e la coerenza fra dichiarazioni e sostanza dell’attività.
Il perimetro operativo di IA Professionale, descritto alla sezione 7, è stato definito tenendo conto di entrambe le categorie: nessun atto propriamente riservato è compreso nel servizio; le attività di supporto documentale svolte sono strutturate in modo che ciascuno dei quattro indici (continuità, organizzazione, onerosità, apparenza) sia collocato dentro il perimetro riconosciuto alle attività intellettuali non organizzate dalla Legge n. 4/2013 e dalla giurisprudenza citata.
§ 5La Legge 23 settembre 2025 n. 132
Contesto e cornice
La Legge 23 settembre 2025 n. 132 — «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» — è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 ed è entrata in vigore il 10 ottobre 2025. Costituisce la prima legge organica italiana sull’intelligenza artificiale e si coordina con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), consolidandone l’attuazione a livello nazionale.
L'articolo 13
L’articolo 13, rubricato «Disposizioni in materia di professioni intellettuali», detta la disciplina di riferimento per l’uso dell’IA nell’esercizio delle professioni intellettuali:
«1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.»
Legge n. 132/2025, art. 13
La norma fissa due principi.
Il primo è il principio di strumentalità e supporto: l’IA può essere impiegata nell’esercizio delle professioni intellettuali soltanto per attività strumentali e di supporto all’attività professionale, non per sostituirla. La prestazione d’opera intellettuale deve mantenere la prevalenza del lavoro intellettuale del professionista.
Il secondo è l’obbligo informativo: il professionista che si avvale di sistemi di IA nell’esecuzione della propria prestazione deve informare il cliente sui sistemi utilizzati, in linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Portata soggettiva della norma
L’articolo 13 è indirizzato al professionista intellettuale che si avvale dell’IA, non al fornitore esterno del servizio di IA. IA Professionale non è una professione intellettuale ordinistica: è un servizio B2B di ricerca e produzione documentale reso a favore di professionisti abilitati, imprese e organizzazioni.
Restano tuttavia direttamente applicabili al fornitore le altre norme pertinenti al servizio, ai sistemi impiegati e ai trattamenti effettuati: in particolare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), le restanti disposizioni della stessa Legge 132/2025 diverse dall’articolo 13, la disciplina contrattuale e quella della concorrenza.
Convergenza con il modello operativo
L’articolo 13 contribuisce a definire le condizioni di impiego dell’IA nella prestazione intellettuale del professionista che si avvale di IA Professionale — ferme le riserve delle professioni ordinistiche, le discipline di settore, la disciplina del GDPR e dell’AI Act — mediante tre principi: strumentalità e supporto, prevalenza del proprio lavoro intellettuale, informativa chiara al cliente.
Il modello operativo di IA Professionale è coerente con questo perimetro. Il servizio è per definizione strumentale e di supporto: raccoglie, organizza, verifica e prepara materiali; non svolge l’attività professionale del committente. Il lavoro intellettuale del professionista mantiene la prevalenza: il committente definisce quesito e perimetro, valuta e integra gli output, decide autonomamente la strategia e la conclusione, sottoscrive gli atti. L’informativa al cliente resta un adempimento del professionista: IA Professionale mette a disposizione la descrizione trasparente del proprio ruolo e delle modalità operative, così che il professionista possa integrarla nella comunicazione con il proprio assistito.
Una pagina dedicata del sito — Legge 132/2025 e IA Professionale — sviluppa in dettaglio le corrispondenze fra i principi dell’articolo 13 e le scelte editoriali e metodologiche del progetto.
§ 6Il D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70
Il D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, in attuazione della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, disciplina i servizi della società dell’informazione. L’articolo 7 impone al prestatore di rendere accessibili in modo diretto e permanente, tra le altre informazioni:
- il nome o la denominazione;
- il domicilio o la sede;
- gli estremi che permettono di prendere rapidamente contatto, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
- l’eventuale iscrizione al registro delle imprese o al REA;
- la partita IVA, quando applicabile;
- gli ulteriori elementi previsti per le attività autorizzate o per le professioni regolamentate;
- le informazioni chiare e non ambigue sui prezzi eventualmente pubblicati.
Prima dell’avvio della contrattualizzazione e dell’acquisizione di documentazione dei committenti, il soggetto prestatore sarà identificato nelle pagine legali del sito mediante denominazione o nome, sede, dati fiscali, recapiti e regime giuridico applicabile all’attività, secondo la normativa applicabile. Le proposte economiche relative ai singoli incarichi sono formulate per iscritto e concordate con il committente prima dell’avvio delle lavorazioni.
§ 7Il perimetro operativo di IA Professionale
Le attività prestate
Il servizio consiste in attività documentali, organizzative, informative e strumentali prestate su incarico di professionisti abilitati, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni. Comprende:
- ricerca su fonti normative primarie e secondarie, sulla giurisprudenza pubblicamente disponibile, sulla prassi amministrativa;
- raccolta, classificazione e indicizzazione di documenti forniti dal committente;
- estrazione strutturata di dati da documenti;
- comparazione di documenti, versioni e fonti;
- ricostruzione di quadri regolatori applicabili a una situazione o a una data specifica;
- verifica formale della coerenza fra elementi documentali;
- individuazione di lacune, contraddizioni, punti di attenzione da sottoporre alla valutazione del committente;
- costruzione di dossier, cronologie, matrici, sintesi;
- preparazione di bozze tecniche, elenchi di questioni, materiali di lavoro;
- redazione di relazioni tecniche a partire da materiale fornito;
- traduzione di requisiti normativi in liste operative di attività, documenti ed evidenze.
Tutte le lavorazioni sono svolte su un perimetro definito per iscritto nella proposta di incarico e nel successivo accordo di servizio. Il committente definisce il quesito, individua i materiali di partenza, autorizza le fonti e stabilisce i criteri di lavoro.
La natura degli output
Gli output di IA Professionale possono costituire la consegna finale dell’incarico di ricerca e produzione documentale — ad esempio quando l’incarico è reso direttamente a un’impresa, a una pubblica amministrazione, a una direzione tecnica o a un responsabile di funzione (CISO, DPO, responsabile compliance) su documentazione non riservata. Quando invece l’incarico si inserisce in una prestazione professionale riservata resa dal committente al proprio cliente, gli output rimangono materiali preparatori rispetto a tale prestazione e sono destinati alla verifica e alla validazione del professionista competente. La loro natura preparatoria rispetto all’atto professionale non limita la responsabilità di IA Professionale per la corretta esecuzione del servizio documentale contrattualmente assunto.
Ogni consegna riporterà la seguente qualificazione:
«Consegna di ricerca e produzione documentale. Quando utilizzato nell’ambito di una prestazione riservata, il materiale richiede la valutazione e validazione del professionista competente e non costituisce autonomamente parere, attestazione, certificazione, asseverazione o atto professionale.»
Gli output non sono presentati come pareri, atti, certificazioni, attestazioni o prestazioni riservate. Sono strumenti che il committente utilizza applicando il proprio giudizio, integrando, sostituendo, scartando o adattando le parti secondo le proprie valutazioni.
Le attività non comprese nel servizio
IA Professionale non presta:
- consulenza legale, tributaria, notarile, brevettuale e del lavoro riservata ai sensi degli ordinamenti professionali applicabili;
- pareri legali, certificazioni, asseverazioni o attestazioni riservate in materia tecnica, normativa o di sicurezza informatica;
- rappresentanza o difesa in giudizio o davanti ad autorità amministrative;
- sottoscrizione professionale, deposito di atti, notifica di atti in nome di terzi;
- autenticazione, visto di conformità e altri atti a pubblica fede;
- attività di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007;
- valutazione formale del rischio o adozione di misure rafforzate ai sensi della disciplina AML;
- decisione autonoma in materia di segnalazione di operazioni sospette alla UIF;
- interlocuzione con autorità pubbliche in nome del committente o del cliente finale del committente;
- valutazioni sanitarie o interventi terapeutici;
- attività riservate agli iscritti in albi o elenchi professionali per le quali la legge richiede una specifica abilitazione.
L’elenco non è esaustivo, in ragione del meccanismo di rinvio dell’articolo 348 c.p. alle singole discipline di settore. Se nel corso della lavorazione emergono attività prossime al perimetro riservato, si applica la clausola descritta alla sezione 10.4.
La distinzione strutturale
La distinzione decisiva, che struttura il modello, è quella fra preparazione e organizzazione di elementi documentali e assunzione della prestazione professionale. Il primo piano appartiene al servizio; il secondo appartiene integralmente al professionista committente e alla sua responsabilità professionale, deontologica e — quando l’incarico riguarda una prestazione riservata — ordinistica.
§ 8Il rapporto con il professionista committente
La direzione dell'incarico
Il professionista committente definisce il quesito documentale, il perimetro dell’incarico, le fonti autorizzate, i criteri di lavoro, i tempi e le priorità. IA Professionale esegue nel perimetro concordato, segnala tempestivamente eventuali questioni che richiedano una scelta professionale del committente, sottopone a verifica intermedia gli avanzamenti quando l’incarico lo richieda.
La validazione degli output
Al termine della lavorazione, il committente esamina il materiale consegnato, ne verifica la coerenza con il proprio giudizio professionale, integra e adatta le parti che intende utilizzare, scarta le parti che ritiene non conformi. La validazione è sostanziale, non formale: il materiale che il professionista fa proprio è quello che ha effettivamente esaminato e sul quale si assume la responsabilità professionale.
Questa impostazione è coerente con il principio di personalità della prestazione che pervade i codici deontologici di tutte le professioni ordinistiche. Il professionista conserva integralmente la direzione, il giudizio e la responsabilità della prestazione professionale riservata e degli atti che decide di sottoscrivere o utilizzare. IA Professionale rimane responsabile dell’esatto adempimento del servizio documentale assunto, della diligenza applicata alla lavorazione ai sensi degli articoli 1176 e 2232 del Codice civile, e del rispetto degli obblighi contrattuali, di riservatezza, di sicurezza e di protezione dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.
Il rapporto con il cliente finale del committente
Per gli incarichi che si inseriscono in una prestazione professionale riservata resa dal committente al proprio cliente, il rapporto professionale con il cliente finale resta interamente in capo al professionista committente. IA Professionale non comunica al cliente finale conclusioni riservate come proprie. Le richieste di chiarimento professionale che dovessero essere rivolte a IA Professionale vengono trasmesse al committente. L’eventuale presenza di rappresentanti di IA Professionale a riunioni con il cliente finale del committente, ove concordata, avviene esclusivamente in veste di supporto documentale.
Il committente decide autonomamente quali materiali sottoporre al proprio cliente, in quale forma e con quale corredo informativo, nell’esercizio del proprio giudizio professionale e nel rispetto dei propri obblighi deontologici — inclusi quelli informativi previsti dall’articolo 13 comma 2 della Legge 132/2025 quando applicabile.
§ 9I codici deontologici delle professioni servite
Le discipline legislative e deontologiche delle professioni servite regolano con intensità e modalità differenti l’impiego di collaboratori, ausiliari e fornitori esterni. In termini generali, il ricorso al supporto esterno non può trasferire al fornitore gli atti riservati, il giudizio personale e la responsabilità del professionista. Per ciascun settore devono essere rispettate le specifiche prescrizioni applicabili, con particolare riguardo alla funzione notarile, al segreto professionale, alla riservatezza e agli obblighi informativi sull’impiego dell’intelligenza artificiale.
Ai fini del presente inquadramento, tre principi generali orientano il rapporto lecito fra il professionista incaricato e i propri collaboratori o fornitori esterni.
La personalità della prestazione
L’esecuzione della prestazione riservata è personale del professionista incaricato. Il professionista può avvalersi di collaboratori interni e di fornitori esterni per attività materiali, tecniche, organizzative e documentali, ma direzione, giudizio, decisione e responsabilità restano personali. Il principio è comune al Codice deontologico forense, al Codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al Codice deontologico notarile, al Codice deontologico dei consulenti del lavoro e alle discipline deontologiche delle professioni tecniche.
Il modello di IA Professionale è coerente con questo principio: il servizio esegue attività materiali, tecniche, organizzative e documentali; la prestazione professionale — che comprende il giudizio, la decisione, la sottoscrizione e la responsabilità — resta integralmente al professionista.
Il rispetto della riserva professionale
I codici deontologici prevedono, in forme analoghe, il divieto per il professionista di prestare il proprio nome, la propria firma o la propria iscrizione all’albo per consentire ad altri lo svolgimento sostanziale della prestazione riservata. La figura del prestanome è vietata sotto il profilo deontologico. Il professionista che determini altri a commettere il reato di esercizio abusivo o ne diriga l’attività può rispondere, sotto il profilo penale, della più grave fattispecie prevista dal terzo comma dell’articolo 348 c.p., quando ne ricorrano concretamente i presupposti.
Il modello di IA Professionale è simmetrico rispetto a questo divieto: il servizio non chiede né accetta ratifiche formali di lavorazioni sostanzialmente svolte al posto del professionista. Consegna materiali preparatori che il professionista utilizza applicando il proprio giudizio; la sostanza della prestazione professionale resta atto del professionista.
L'obbligo informativo
I codici deontologici prevedono obblighi informativi verso il cliente sull’organizzazione dell’incarico, sui collaboratori e sugli strumenti impiegati. Per le professioni intellettuali che si avvalgono di sistemi di IA, la Legge 132/2025 (articolo 13, comma 2) ha aggiunto un obbligo specifico di informativa chiara al cliente sull’uso di tali sistemi.
Il modello di IA Professionale mette a disposizione del committente, in forma trasparente, la descrizione del proprio ruolo, delle proprie modalità operative e dei sistemi impiegati, così che il committente possa integrare tali informazioni nella comunicazione con il proprio cliente in adempimento dei propri obblighi deontologici e legali.
§ 10Le clausole contrattuali del servizio
Il perimetro descritto nelle sezioni precedenti sarà formalizzato nelle clausole che accompagneranno ogni incarico. Le clausole sono qui riportate in forma essenziale; la formulazione integrale sarà contenuta nell’accordo di servizio sottoscritto con ciascun committente al momento della contrattualizzazione.
10.1 Oggetto del servizio
Il servizio ha natura esclusivamente documentale, organizzativa, informativa e strumentale. Comprende la raccolta, la classificazione, l’indicizzazione, l’estrazione, la comparazione, la verifica formale e la predisposizione di materiali destinati alla successiva valutazione del committente o del professionista competente.
10.2 Delimitazione del perimetro
IA Professionale non presta consulenza legale, notarile, tributaria, del lavoro, brevettuale, tecnica o di sicurezza informatica riservata; non assume difesa o rappresentanza; non sottoscrive, deposita, certifica, assevera o autentica atti; non compie attività per le quali la legge richiede una specifica abilitazione o iscrizione.
10.3 Direzione del committente
Il committente definisce il quesito, il perimetro dell’incarico, le fonti autorizzate e i criteri di lavoro. Verifica, integra e valida gli output. Formula autonomamente le valutazioni e le conclusioni professionali. Decide l’utilizzo dei materiali. Conserva direzione, autonomia, giudizio, decisione e responsabilità.
10.4 Sospensione in caso di attività riservate
Se nel corso dell’esecuzione dell’incarico emergono attività riservate dalla legge o dalla disciplina professionale applicabile, IA Professionale sospende la relativa porzione della lavorazione e la sottopone al committente. L’attività riservata potrà essere svolta esclusivamente dal professionista abilitato competente, formalmente incaricato e operante con piena autonomia.
10.5 Etichettatura dell'output
Ogni consegna riporta la qualificazione richiamata alla sezione 7 sulla natura preparatoria del materiale e sulla non equivalenza a parere, attestazione, certificazione o atto professionale.
10.6 Divieto d'uso di credenziali del committente
Non è ammesso l’uso di account personali o credenziali professionali del committente, la firma digitale in nome del professionista, il deposito di atti riservati, la trasmissione di dichiarazioni o comunicazioni con assunzione di responsabilità professionale, gli accessi non espressamente autorizzati.
10.7 Rapporto con il cliente finale del committente
Per gli incarichi relativi a prestazioni professionali riservate, il rapporto professionale con il cliente finale resta in capo al committente. IA Professionale non comunica al cliente finale del committente conclusioni riservate come proprie. Le richieste di chiarimento professionale vengono inoltrate al committente. L’eventuale presenza di IA Professionale in riunioni con il cliente finale, ove concordata, avviene come supporto documentale e non come sostituzione del professionista.
§ 11La coerenza tra i livelli comunicativi del sito
La descrizione del perimetro contenuta nel presente documento è integrata dai livelli comunicativi del sito, che utilizzano vocabolario allineato e riferimenti reciproci.
La home page qualifica IA Professionale come «ufficio di ricerca e produzione documentale al servizio del giudizio professionale». Le pagine verticali dei singoli profili — avvocati, commercialisti, notai, gare tecniche, perizie tecniche, compliance NIS2 — descrivono le lavorazioni tipiche per ciascun ambito, l’elenco delle consegne, la ripartizione dei ruoli fra IA Professionale e il professionista committente, gli atti espressamente esclusi. La pagina Come lavoriamo descrive il metodo, il perimetro degli output e la natura preparatoria delle consegne. La pagina Termini di servizio, al § 3 «Ciò che il servizio non è», elenca puntualmente le attività escluse. La pagina Legge 132/2025 e IA Professionale sviluppa le corrispondenze fra i principi dell’articolo 13 della recente legge sull’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e le scelte editoriali e metodologiche del progetto.
I riferimenti reciproci fra le pagine e la coerenza terminologica sono un elemento strutturale della descrizione pubblica del servizio.
§ 12Fonti normative e giurisprudenziali
Fonti normative
- Codice penale, articolo 348 (Esercizio abusivo di una professione), come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3.
- Codice civile, articoli 1176 (diligenza nell’adempimento), 1218 (responsabilità del debitore), 1228 (responsabilità per fatto degli ausiliari), 1418 (nullità del contratto), 2229 (esercizio delle professioni intellettuali), 2231 (mancanza d’iscrizione) e 2232 (esecuzione personale della prestazione).
- Legge 14 gennaio 2013 n. 4 — Disposizioni in materia di professioni non organizzate (G.U. Serie Generale n. 22 del 26 gennaio 2013).
- Legge 23 settembre 2025 n. 132 — Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (G.U. Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025), in vigore dal 10 ottobre 2025. Rilevante in particolare l’articolo 13.
- Legge 11 gennaio 2018 n. 3 — Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie (c.d. Legge Lorenzin). Ha modificato l’articolo 348 c.p.
- D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 — Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico. Rilevante l’articolo 7.
- D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 145 — Attuazione dell’articolo 14 della Direttiva 2005/29/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, applicabile alle comunicazioni commerciali fra professionisti.
- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 — Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- Legge 11 gennaio 1979 n. 12 — Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro.
- Legge 31 dicembre 2012 n. 247 — Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.
- Legge 16 febbraio 1913 n. 89 — Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
- D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 — Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, e successive modificazioni.
- Regolamento (UE) 2016/679 — GDPR.
- Regolamento (UE) 2024/1689 — Regolamento sull’intelligenza artificiale (AI Act).
Fonti giurisprudenziali
- Corte costituzionale, sentenza n. 418 del 27 novembre 1996 — sul principio della non esclusività assoluta delle competenze professionali e sulla composizione fra interdisciplinarità e concorrenza parziale fra profili professionali.
- Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 11545 del 23 marzo 2012 (Pres. Lupo, est. Cortese, udienza 15 dicembre 2011). Sentenza «Cani».
- Corte di cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 42967 del 22 novembre 2011 (udienza 25 ottobre 2011).
- Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 4562 del 31 gennaio 2018 (Pres. Savani, est. Renoldi, udienza 5 ottobre 2017).
- Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 33464 del 18 luglio 2018 (udienza 10 maggio 2018).
- Corte di cassazione, Sez. II civile, ordinanza n. 3495 del 7 febbraio 2024, Rv. 670425-01.
- Corte di cassazione, Sez. II civile, ordinanza n. 15004 del 28 maggio 2021. Precedente conforme richiamato dalla n. 3495/2024.
- Corte di cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 33866 del 15 ottobre 2025 (udienza 25 settembre 2025).