Convergenza di visione

Il nostro perimetro è quello della legge.

Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la prima legge italiana sull’intelligenza artificiale. L’articolo 13 disciplina l’uso dell’IA nelle professioni intellettuali: attività strumentali e di supporto, prevalenza del lavoro intellettuale del professionista, informativa chiara al cliente. Sono le stesse parole con cui IA Professionale è stata pensata e costruita. Non un adattamento normativo — una convergenza di visione.

La norma

Legge 23 settembre 2025 n. 132

La Legge 23 settembre 2025 n. 132 — «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» — è la prima legge organica italiana sull’IA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025. Si coordina con il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e ne consolida l’attuazione a livello nazionale.

L’articolo 13 — rubricato «Disposizioni in materia di professioni intellettuali» — contiene la disciplina che ci riguarda direttamente. Ne riportiamo il testo integrale:

«L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo

Legge 132/2025, art. 13

Il legislatore non ha vietato l’IA nelle professioni intellettuali: l’ha disciplinata. Ha stabilito che il modo lecito di usarla è quello in cui l’IA sta al servizio del giudizio professionale, e non lo sostituisce. Ha inoltre imposto un obbligo informativo nuovo al professionista, che deve comunicare al proprio cliente se e come si avvale di strumenti di IA.

Convergenze

Quattro principi. Quattro corrispondenze.

Ciascuno dei principi enunciati dall’art. 13 trova nel modello IA Professionale una traduzione operativa esplicita. Le corrispondenze non sono un adattamento successivo alla norma: sono le scelte editoriali e metodologiche con cui il progetto è nato.

01

Strumentale e di supporto

La legge dice L’uso dell’IA è ammesso «al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale».

Noi facciamo IA Professionale è un ufficio di ricerca e produzione documentale. Non firmiamo atti, non rendiamo pareri, non intratteniamo rapporto professionale col cliente finale. Ricerchiamo, confrontiamo, organizziamo, verifichiamo, ricostruiamo, prepariamo materiali — tutte attività strumentali e preparatorie a quelle che restano riservate al professionista.

02

Prevalenza del lavoro intellettuale

La legge dice L’attività professionale deve conservare la «prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera».

Noi facciamo Il professionista conserva integralmente strategia, giudizio, valutazione, decisione, firma e responsabilità professionale. Il nostro deliverable non è un atto finito ma un materiale organizzato per il riesame professionale: dossier con fonti collegate, cronologie, matrici, orientamenti favorevoli e contrari, evidenze e limiti. La prestazione intellettuale del professionista è il cuore, non l’output del sistema.

03

Trasparenza verso il cliente

La legge dice Le informazioni sui sistemi di IA impiegati sono comunicate al cliente «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo», per assicurare il rapporto fiduciario.

Noi facciamo L’obbligo informativo grava direttamente sul professionista, non su di noi. Ma l’abbiamo pensato come un problema comune. Nella sezione successiva mettiamo a disposizione un modello di informativa che il professionista può adattare al proprio caso concreto e integrare nel mandato con il cliente.

04

Verifica del risultato

Responsabilità e deontologia richiedono Che il professionista comprenda i limiti dello strumento, verifichi fonti e contenuti e mantenga il controllo del risultato. È conseguenza del regime di responsabilità professionale e delle regole deontologiche applicabili — espressamente esplicitate, ad esempio, nel Codice deontologico dei commercialisti e in quello dei periti industriali.

Noi facciamo Il nostro metodo è costruito intorno alla verificabilità. Ogni affermazione rilevante è collegata alla fonte; le lacune, i limiti, le incertezze e le interpretazioni alternative sono dichiarate. La revisione umana del professionista non è un accessorio finale: è la condizione di uso del materiale che consegniamo.

Uno strumento operativo

Modello di informativa al cliente.

La Legge 132/2025 impone al professionista un obbligo informativo verso il cliente sull’uso di strumenti di IA nell’esecuzione dell’incarico. Di seguito un modello editabile che il professionista può adattare al proprio contesto operativo e integrare nel mandato o nella comunicazione al cliente.

Testo suggerito

Nell’ambito dell’esecuzione dell’incarico professionale, lo Studio potrà avvalersi, ove utile e proporzionato, di strumenti di intelligenza artificiale e di servizi esterni di supporto documentale e di knowledge engineering, esclusivamente per attività strumentali e preparatorie quali ricerca normativa e giurisprudenziale, analisi e organizzazione documentale, predisposizione di schemi, sintesi e dossier di lavoro.

Tali strumenti non sostituiscono in alcun modo il giudizio professionale del sottoscritto, né incidono sulla titolarità della responsabilità professionale, che resta integralmente in capo al professionista incaricato.

L’eventuale utilizzo di tali strumenti avviene nel rispetto dei principi di riservatezza, minimizzazione dei dati, sicurezza del trattamento e controllo umano dei risultati, che vengono sempre verificati, corretti e integrati dal professionista prima di qualunque impiego nel mandato o in atti e comunicazioni rivolti a terzi.

Il cliente può richiedere ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo di tali strumenti e sulle misure adottate dallo Studio per la protezione dei dati e per la verifica dei contenuti elaborati con il loro ausilio.

Il modello è una traccia da adattare: ogni professionista lo declina in base al proprio Ordine, alla natura del mandato e alle scelte tecniche del proprio studio. Non è un parere legale né una sostituzione della valutazione professionale sull’informativa più adatta al singolo cliente.

Domande specifiche

Quattro domande ricorrenti.

La Legge 132/2025 si applica a IA Professionale?

L’art. 13 disciplina direttamente il professionista intellettuale che si avvale dell’IA nell’esercizio della propria prestazione — non il fornitore del servizio esterno. IA Professionale non è una professione intellettuale ordinistica: è un servizio B2B di ricerca e produzione documentale. Restano tuttavia applicabili al fornitore le ulteriori norme pertinenti al servizio, ai sistemi impiegati e ai trattamenti effettuati — in particolare le disposizioni del GDPR, dell’AI Act (Regolamento UE 2024/1689), le residue disposizioni della stessa L. 132/2025 diverse dall’art. 13, la disciplina contrattuale e quella della concorrenza. L’art. 13, dal canto suo, definisce il perimetro entro cui il professionista che si avvale di noi opera lecitamente: il nostro modello è costruito per stare dentro quel perimetro.

Il professionista che si avvale di IA Professionale è in regola con la legge?

Lo è nella misura in cui rispetta l’art. 13: uso strumentale e di supporto, prevalenza del proprio lavoro intellettuale, informativa chiara al cliente, verifica del risultato. La nostra scelta operativa — consegna al professionista di materiali per il riesame, non di atti da firmare — agevola il rispetto della norma. Ma la responsabilità del rispetto della norma resta del professionista, come del resto la responsabilità di ogni scelta connessa al mandato.

L’informativa al cliente è obbligatoria?

Sì. L’art. 13 prescrive che le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati siano comunicate al cliente «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». Non specifica la forma (scritta, orale, in premessa al mandato, come clausola separata), che resta rimessa al professionista. Il modello proposto al § 3 è una traccia scritta, adattabile.

E se cambia la legge?

La L. 132/2025 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, decreti legislativi di adeguamento su definizioni tecniche, autorità di vigilanza, sanzioni e regime di responsabilità civile. Il quadro può essere ulteriormente precisato senza mutare gli assi definiti dall’art. 13. Aggiorneremo questa pagina in coerenza con i futuri interventi normativi.

Descrivi il tuo caso.

Il modo più utile di capire se il nostro perimetro funziona per te è portarci un caso concreto e vedere che cosa possiamo preparare.

Scrivici del tuo caso Come lavoriamo »